TITOLARE EFFETTIVO

NORMATIVA

Con l’emanazione del decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 11 marzo2022, n. 55, adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico,recante il “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione,accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolaritàeffettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private,di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridiciaffini al trust”, sta per diventare obbligatoria la comunicazione del titolareeffettivo relativamente a questi soggetti:
imprese dotate di personalità giuridica, quali: S.p.A., S.A.p.A., S.R.L., SocietàCooperative, Società Consortili per Azioni e a r.l.;
persone giuridiche private, vale a dire le Associazioni, le Fondazioni e le altreistituzioni di carattere privato che hanno acquistato la personalità giuridicacon l’iscrizione negli appositi registri;
trust ed istituti giuridici affini al trust.

Il D.lgs. 21/11/2007, n. 231 (modificato dal D.lgs. 25/5/2017 n. 90 e dal D.lgs.4/10/2019 n. 125), ha recepito le indicazioni contenute nella IV e V DirettivaUE in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo,ed ha:
– fornito la definizione di titolare effettivo, indicato come la persona fisica cherealizza un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di un soggetto giuridicodiverso dalle persone fisiche, la/e persona/e fisica/e cui, in ultima istanza, èattribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo(artt. 20 e 22, D.lgs. n. 231/2007);
– dettato le norme generali che riguardano l’alimentazione e l’accesso delregistro dei titolari effettivi (art. 21 D.lgs. n. 231/2007).

CHI É IL TITOLARE EFFETTIVO?

La legge articola in modo diverso la definizione di titolare effettivo, a seconda della natura giuridica del soggetto, ente, entità o istituto obbligato, al quale fa riferimento:
1) Titolare effettivo di imprese dotate di personalità giuridica: è la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene almeno una delle seguenti condizioni:

  • la proprietà diretta, con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale;
  • la proprietà indiretta, se la stessa titolarità è detenuta tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona.

In assenza di queste condizioni, il titolare effettivo è individuato considerando nell’ordine questi requisiti:

  • il controllo di un numero maggioritario o comunque dominante di voti nell’assemblea ordinaria dei soci;
  • l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un’influenza dominante.

Se anche con questi criteri l’attribuzione non è possibile, il titolare effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di amministrazione o direzione.

2) Titolare effettivo di persone giuridiche private: è la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre almeno uno dei seguenti ruoli:

  • fondatore, se in vita;
  • beneficiario;
  • titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione

3) Titolare effettivo di trust ed istituti giuridici affini: è la persona fisica che ricopre

  • costituente;
  • fiduciario;
  • guardiano;
  • beneficiario;
  • soggetto che controlla il trust o i beni conferiti nel trust con proprietà diretta o indiretta o altri mezzi.

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Il registro dei titolari effettivi è tenuto dall’Ufficio del registro delle imprese e si compone di due sezioni:

  • una “sezione autonoma”, contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private ed il cui accesso è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati e al pubblico, nei termini e alle condizioni di cui all’articolo 21, co. 2 del d.lgs. n. 231/2007;
  • una “sezione speciale”, recante le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana ed il cui accesso è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati e ai soggetti privati nei termini e alle condizioni di cui all’art. 21, co. 4 del d.lgs. n. 231/2007. 

CONTENUTO E MODALITA’ DELLA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

I dati e le informazioni che devono essere comunicati alle sezioni del registro delle imprese variano a seconda del soggetto, ente, entità o istituto obbligato: 

a) per tutti i soggetti ai quali si riferisce la comunicazione: i dati identificativi delle persone fisiche indicate come titolare effettivo; 

b) per le imprese dotate di personalità giuridica, in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a): 

  1. l’entità della partecipazione al capitale dell’ente della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. n. 231/2007;
  2. ove non individuato in forza dell’entità della partecipazione di cui al numero 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. n. 231/2007; 

c) per le persone giuridiche private, in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a): 

  • il codice fiscale dell’ente;
  • nel caso di prima comunicazione o di eventuali successive variazioni: 
  1. la denominazione dell’ente;
  2. la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente;
  3. l’indirizzo di posta elettronica certificata 

d) per i trust e gli istituti giuridici affini, in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a):

  • il codice fiscale;
  • nel caso di prima comunicazione o di eventuali successive variazioni: 
  1. la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine;
  2. la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico; 

e) l’eventuale indicazione dello status di controinteressato all’accesso della persona fisica indicata come titolare effettivo e delle ragioni per le quali l’accesso esporrebbe il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione. 

I dati e delle informazioni relative al titolare effettivo sono rese mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445, e sono comunicati all’Ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, utilizzando l’apposito modello di Comunicazione Unica di impresa adottato con decreto dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Il modello deve essere sottoscritto digitalmente da una persona che nell’ambito del soggetto, ente, entità o istituto obbligato, sia titolare di una di queste cariche/qualifiche/status: 

  • amministratore delle imprese dotate di personalità giuridica;
  • fondatore o legale rappresentante e amministratore delle persone giuridiche private;
  • fiduciario del trust. 

Con la sottoscrizione digitale della dichiarazione sostitutiva la persona assume la responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese; non è consentita la sottoscrizione da parte di terzi, anche se muniti di deleghe o procure conferite dalla persona obbligata. 

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